ASD : dove spetta l'esenzione Imu per gli enti sportivi registrati

Per gli enti sportivi (associazioni e società sportive dilettantistiche), in attesa dell'individuazione dei corrispettivi medi praticati sul mercato per l'esercizio delle attività non commerciali a cura dei comuni, l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (Imu) resta condizionata alla sola iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd). I comuni, grazie all'introduzione di una specifica proroga, avranno tempo fino al 15/09/2025 (dal 28/02/2025) per adottare le delibere relative alle aliquote Imu applicabili al periodo d'imposta 2025. Queste sono le due novità che riguardano l'imposta municipale propria (Imu), come inserite nella legge 30/07/2025 n. 108 (art. 6 e 6bis), di conversione del dl 84/2025 (decreto fiscale). Con l'art. 6, il legislatore ha previsto la proroga dal 28/02/2025 al 15/09/2025 del termine entro il quale i comuni dovranno adottare le delibere riferibili alle aliquote Imu per l'anno 2025. Le delibere, quindi, potranno essere approvate entro disposta a favore degli enti sportivi. La novità fa riferimento al le disposizioni contenute nella lett. g), co. 759 dell'art. 1 della legge 160/2019 che prevede l'esenzione dall'Imu per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità esclusivamente non commerciali, delle attività istituzionali tra cui quelle sportive. La richiamata lett. g) del co. 759 indicato, ai fini del riconosci mento dell'esenzione, stabilisce che per l'applicazione delle disposizioni che riguardano le attività sportive, di cui alla lett. m) co. 1 dell'art. 1 del dm 200/2012, i comuni devono stabilire i "corrispettivi medi" applicati alle attività similari, esercitate con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, da intendersi come quello comunale ma con possibile estensione all'ambito regionale. Infatti, i corrispettivi medi devono essere individuati dai comuni annualmente, dopo aver sentito le rappresentanze sportive locali e, in linea di principio, deve intendersi "territoriale" il singolo comune ma, in caso di mancanza di strutture di riferimento, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale. Inoltre, ai sensi del citato regolamento (dm 200/2012), lo svolgimento delle attività sportive deve intendersi praticato con modalità non commerciali se non è previsto alcun corrispettivo o dietro versamento di un contributo meramente simbolico, con il limite della metà dei "corrispettivi medi" per analoghe attività sportive svolte con modalità concorrenziali nel medesimo ambito territoriale, anche tenendo conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. I corrispettivi medi devono essere individuati dal comune annualmente, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale del comune e sono necessari al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal co. 6 dell'art. 4 del dm 200/2012, secondo cui, con specifico riferimento alle attività sportive, possono considerarsi esercitate con modalità non commerciali, come indicato, se indicato. sono svolte a titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo simbolico, non superiore al tetto come in precedenza. Il co. 2 dell'art. 6bis, inoltre, introduce una disciplina transitoria, da applicarsi in attesa dell'individuazione dei corrispettivi medi da parte degli enti locali, che stabilisce che l'esenzione si applica a tutte le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e a tutte le società sportive dilettantistiche (Ssd) che risultano iscritte al Rasd con decorrenza a partire dall'anno di iscrizione al registro. Infine, il co. 2 precisa che non è possibile chiedere il rimborso per quanto è già stato versato dai soggetti esentati mentre si evidenzia che, a seguito della riforma operata dal dlgs 39/2021, l'iscrizione al citato registro certifica la natura dilettantistica di tutte le associazioni e le società ivi iscritte, ai sensi del co. 2 dell'art. 5 del decreto legislativo.