Il Tribunale Arbitrale dello Sport per la risoluzione delle controversie in ambito sportivo

Il Tribunale Arbitrale dello Sport per la risoluzione delle controversie in ambito sportivo

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), noto anche come Court of Arbitration for Sport, ha origine nel 1983 dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e inizia la sua attività l'anno successivo. All'inizio, sorgevano dubbi sulla sua indipendenza a causa del legame con il CIO; tuttavia, due sentenze del Tribunale Federale Svizzero nel 1993 e nel 2003 confermarono la sua effettiva autonomia. Nel 1994, il TAS adotta nuove regole per garantire una maggiore indipendenza e rafforzare il carattere arbitrale del processo.

Strutturalmente, il TAS si compone di due camere: la camera d'arbitrato ordinaria e la camera arbitrale d'appello, con la camera ad hoc che si occupa delle controversie legate a specifiche manifestazioni sportive di rilevanza mondiale o continentale. Le funzioni principali del TAS includono la risoluzione delle controversie, che non si limita solo a questioni private ma si estende anche a casi di doping e decisioni disciplinari delle federazioni sportive. Il TAS svolge anche una funzione consultiva su richiesta di varie organizzazioni sportive.

Il procedimento arbitrale ordinario è gestito dalla camera d'arbitrato ordinaria e coinvolge una fase scritta e una fase orale, garantendo il diritto al contraddittorio. Le parti possono concordare sulla legge applicabile e sull'equità della decisione arbitrale.

Il procedimento arbitrale d'appello riguarda le decisioni disciplinari delle federazioni sportive e segue un iter simile a quello ordinario, ma con una maggiore indagine sui fatti da parte del collegio arbitrale. La decisione viene emessa in tempi più brevi rispetto al procedimento ordinario e l'impugnazione del lodo arbitrale è esclusa in determinate circostanze concordate dalle parti.

Il processo di appello richiede che il ricorso sia presentato entro i termini stabiliti dagli statuti federali o, in mancanza di tali disposizioni, entro 21 giorni dalla comunicazione della decisione contestata. Esso inizia con una dichiarazione d'appello, seguita dal deposito dei motivi di appello, il cui mancato completamento comporta l'inammissibilità del ricorso. Successivamente, la parte contraria, di solito la federazione sportiva che ha emesso la decisione oggetto di contestazione, presenta una risposta. Il procedimento si articola in una fase scritta e una fase orale, durante le quali le parti non possono presentare nuovi documenti o richieste, a meno che non ottenano l'autorizzazione della controparte o del presidente del collegio.

Nel giudizio d'appello, il collegio ha pieni poteri per esaminare i fatti e il diritto della controversia, e può richiedere, anche di sua iniziativa, alla federazione sportiva che ha emesso la decisione impugnata una copia del fascicolo relativo alla questione. Di conseguenza, nel giudizio d'appello, gli arbitri assumono un ruolo centrale nella valutazione diretta dei fatti che hanno portato alla decisione impugnata. Come nel procedimento ordinario, le parti possono scegliere la legge applicabile, altrimenti si applicherà il diritto del paese in cui ha sede la federazione sportiva coinvolta nella controversia.

Una distinzione significativa rispetto al procedimento ordinario riguarda la disciplina sulla pronuncia del lodo arbitrale. In particolare, il collegio può comunicare alle parti interessate la decisione prima della sua pubblicazione. Il lodo arbitrale è definitivo e viene emesso entro un periodo più breve rispetto al procedimento ordinario, di solito entro 4 mesi dal deposito del ricorso. L'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale svizzero è esclusa se le parti hanno convenuto su questa clausola e nessuna di esse ha residenza in Svizzera.