Come funziona la Tax credit del 50% per le sponsorizzazioni sportive

Come funziona la Tax credit del 50% per le sponsorizzazioni sportive

Tax credit per il mondo sportivo volto a incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI. Come funziona, lo spiega in un articolo uscito oggi su Il Sole 24 Ore Gabriele Sepio.

Il beneficio consiste in un credito d'imposta pari al 50% dell'investimento effettuato a partire dal 1° luglio fino alla fine del 2020 da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Si accede al credito se l'investimento supera la misura minima di 10mila euro e il pagamento è effettuato con sistemi di pagamento tracciabili. La particolarità è che, a differenza di altri crediti di imposta, non è previsto alcun limite per l'erogante, il quale potrà, dunque, beneficiare del bonus senza un importo minimo rapportato al proprio reddito complessivo dichiarato.

Questo aspetto, oltre a destare più di qualche perplessità in termini di coerenza e possibili abusi, molto probabilmente inciderà su una effettiva e diffusa fruizione del beneficio da parte della vasta platea di enti destinatari.

Unico limite posto dalla norma è legato all'ipotesi di insufficienza delle risorse, pari a 9 milioni di euro, rispetto alle richieste presentate.

Solo in tal caso il limite individuale sarà pari al 5% del totale delle risorse (4,5 milioni di euro). Altro profilo da considerare è che il credito d'imposta è astrattamente cumulabile con qualsiasi altro incentivo o beneficio fiscale.

Si tratta di una condizione piuttosto anomala rispetto ai bonus concessi per sostenere determinate iniziative e settori: si pensi, solo per fare un esempio, all'art.o allo sport bonus.

A meno che il decreto attuativo previsto per rendere operativa la misura non dia indicazioni diverse sul punto (circostanza che dovrebbe escludersi vista la limitata portata del decreto), chi eroga potrà sommare al 50% anche la deduzione integrale dell'importo a titolo di spesa di pubblicità.

La norma infatti riprendendo il tenore dell'articolo 90, comma 8, della legge 289/2000, introduce una presunzione legale tale per cui, a prescindere dall'importo erogato, la spesa si considera deducibile come «pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte».

Dal lato dei beneficiari il credito scatta solamente se l'investimento è rivolto a leghe, società sportive professionistiche e Asd e Ssd che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e presentano ricavi almeno pari a 200mila e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Con una formulazione non del tutto chiara la norma esclude tuttavia dal bonus «le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che fruiscono del regime forfettario previsto dalla legge 398/91».

Andrebbe chiarito nel decreto se gli enti che beneficiano della legge 398 sono esclusi a prescindere oppure solo per le somme qualificabili civilisticamente come sponsorizzazioni.

Questa precisazione potrebbe incidere sull'effettiva fruizione del beneficio per molti enti impegnati nella massima serie degli sport minori a favore dei quali questa misura è principalmente diretta.