Trapani Shark chiede un confronto diretto con FIP e Lega e la revoca delle sanzioni

17.12.2025 12:45 di  Iacopo De Santis  Twitter:    vedi letture
Trapani Shark chiede un confronto diretto con FIP e Lega e la revoca delle sanzioni
© foto di Ceretti/Ciamillo

Con una nota ufficiale articolata e dettagliata, la Trapani Shark interviene sulla vicenda amministrativa e sportiva che la riguarda, chiarendo la propria posizione in merito alle recenti sanzioni ricevute e rivendicando il pieno rispetto delle scadenze federali, oltre a chiedere l’immediata revisione dei provvedimenti adottati, tra cui il blocco del mercato e le penalizzazioni:

"​​​​La società Trapani Shark S.r.l. comunica di aver regolarmente ottemperato a tutte le prescrizioni previste per la scadenza del 16 dicembre.
Ciò premesso, alla luce dell’intensa corrispondenza intercorsa con le Istituzioni sportive nel periodo compreso tra il 9 e il 13 dicembre 2025, la Società ritiene opportuno precisare quanto segue.
1. In data 20 novembre 2025, alla scrivente è stato notificato un avviso di accertamento IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Sede di Trapani. Tale atto è stato integralmente contestato sia nel merito sia sotto il profilo della legittimità, mediante rituale ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, corredato da istanza di sospensione cautelare e da ampia documentazione probatoria, comprensiva di giurisprudenza consolidata.

2.In data 24 novembre 2025, il Consiglio Federale, facendo riferimento al suddetto atto impositivo, ha disposto – ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. B del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato Professionistico 2025/2026, nonché dell’art. 110 del Regolamento Organico – l’irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica e il blocco dei tesseramenti e del deposito di nuovi contratti.
Il provvedimento risulta motivato anche da presunti inadempimenti che la scrivente ha già provveduto a sanare, come attestato dalle liberatorie definitive dei Sig.ri Riccardo Sbezzi e Sergio Solina, trasmesse in data 12 dicembre 2025.
Tale sanzione si aggiunge a quella già irrogata nel maggio 2025, quando per il medesimo identico motivo furono assegnati quattro punti di penalizzazione, mai commutati. L’ulteriore penalizzazione di un punto per la stessa ragione configura pertanto un’evidente duplicazione sanzionatoria, in violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 25 del Regolamento Esecutivo Professionisti.

3.Nella nota del 10 dicembre 2025 è stato già riconosciuto l’avvenuto pagamento delle somme dovute al Sig. Riccardo Sbezzi; tuttavia, tale circostanza non ha determinato la rimozione del blocco disposto con delibera n. 151/2025.
Tale posizione ignora che l’unico atto impositivo residuo riguarda esclusivamente un debito IVA, il quale – ai sensi dello stesso Manuale Licenze (art. 11, comma 5, lett. B) – non rientra tra gli inadempimenti rilevanti ai fini delle sanzioni sportive, espressamente limitati a posizioni IRPEF, INPS e Fondo Fine Carriera.
La Società è pienamente in regola con tali obbligazioni, come comprovato dalle quietanze già trasmesse e mai contestate.
Con riferimento al presunto mancato pagamento del ravvedimento operoso, secondo l’interpretazione delle Istituzioni sportive, si evidenzia che la Società ha regolarmente versato cinque rate, non conclusive rispetto all’importo complessivo delle sanzioni, ma integralmente idonee a coprire la quota capitale iniziale delle imposte IRPEF e INPS.
L’eccedenza dell’importo contestato (oltre 500.000 euro rispetto ai reali 340.000 euro) è stata generata da un errore materiale imputabile al Gruppo Alfieri, che ha proceduto a una tripla compensazione del medesimo importo, circostanza già oggetto di specifica contestazione nel ricorso tributario e non imputabile alla scrivente.

4.La nota congiunta del 13 dicembre 2025, nel negare l’integrazione del tesseramento del Sig. Alex Latini quale Capo Allenatore e del Sig. Patti, richiama l’art. 15 del Regolamento Esecutivo di Lega, sostenendo l’assenza dei presupposti per procedure di tesseramento “trasformativo” e la tardività delle richieste.
Tale interpretazione è ritenuta dalla scrivente erronea. L’art. 15, comma 1, richiede infatti una dichiarazione attestante il pagamento di stipendi e oneri contributivi e l’assenza di debiti erariali scaduti, ma non equipara un debito IVA contestato a un inadempimento ostativo, né preclude l’integrazione di contratti già esistenti, come quello del Sig. Latini, già regolarmente tesserato come assistente e legittimamente impiegato in via temporanea nella gara precedente ai sensi dell’art. 110 del Regolamento Organico.
Parimenti infondata risulta la contestazione di tardività – quantificabile in pochi minuti – che non può ritenersi applicabile a integrazioni contrattuali motivate da comprovate emergenze operative.

5.Vengono inoltre ignorati precedenti giurisprudenziali di assoluto rilievo, tra cui la sentenza cautelare della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia del 4 dicembre 2025 nel procedimento relativo al Brescia Calcio 1911 S.p.A., che ha sospeso l’esecuzione di un atto impositivo fondato su presupposti analoghi a quelli contestati alla scrivente, riconoscendo il fumus boni iuris e il periculum in mora. Si richiamano altresì numerosi interventi del TAR Lazio che, in controversie sportive analoghe, hanno disposto la sospensione delle sanzioni federali in attesa della definizione del giudizio tributario di merito.
6.La Società sta subendo gravi pregiudizi operativi, tra cui l’assenza del Primo Assistente Sig. Ivica Skelin, giustificata da certificazione medica rilasciata in Croazia, con conseguenti difficoltà nella gestione della squadra e dello staff tecnico. Tali criticità risultano ulteriormente aggravate dal blocco dei tesseramenti, che altera l’equilibrio del campionato in corso, in violazione dei principi di proporzionalità e buona fede sportiva di cui all’art. 1 dello Statuto FIP e all’art. 2 del Regolamento Organico.
Inoltre, il diniego dell’integrazione del contratto del Sig. Patti espone la Società al rischio di ulteriori sanzioni pecuniarie, già irrogate, pari a 50.000 euro per gara, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del Regolamento Esecutivo LBA.

LE RICHIESTE DELLA SHARK
"Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Società chiede con la massima urgenza:

A) di procedere all’immediata integrazione e approvazione dei contratti già depositati del Sig. Alex Latini (quale Capo Allenatore) e del Sig. Patti, in applicazione dell’art. 110 del Regolamento Organico e dell’art. 15 del Regolamento Esecutivo LBA, riconoscendo la legittimità dell’upgrade di ruolo per contratti già esistenti e l’irrilevanza del debito IVA contestato ai fini del rilascio delle licenze;
B) di revocare in autotutela il blocco dei tesseramenti e la penalizzazione in classifica, ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. B del Manuale Licenze, considerata la pendenza del ricorso tributario e l’assenza di inadempimenti rilevanti ai fini sportivi;
C) di fornire un riscontro scritto e motivato sulle ragioni per cui un debito IVA contestato sia stato illegittimamente equiparato a un inadempimento ostativo, in difformità rispetto al Manuale Licenze e ai precedenti federali.
La Società, nell’ottica di una risoluzione bonaria di una vicenda che la vede ingiustamente penalizzata, manifesta la propria disponibilità a partecipare a un tavolo conciliativo con le Istituzioni sportive, FIP e Lega, ribadendo tuttavia la piena regolarità della propria posizione e riservandosi di tutelare le proprie ragioni in ogni sede competente.