Provvedimenti B Nazionale 2025/26 - 7^ giornata: Assigeco in 9, non colpevole

Provvedimenti B Nazionale 2025/26 - 7^ giornata: Assigeco in 9, non colpevole

Di seguito i provvedimenti disciplinari emanati dalla FIP relativi alla 7^ giornata di stagione regolare di Serie B Nazionale 2025/26, di sabato 25 e domenica 26 ottobre:
GIRONE A
1751 ALBERTI E SANTI FIORENZUOLA ammenda di Euro 250.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG]
1751 FABO MONTECATINI ammenda di Euro 225.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,2b RG]
1754 INFODRIVE CAPO D'ORLANDO ammenda di Euro 250.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG]
1754 ASSIGECO CASALPUSTERLENGO Il Giudice Sportivo Nazionale
- letto il referto della gara n.1754 del 2610.2025 delle ore 17,00; (doc.1)
- constatato che la società Assigeco Casalpusterlengo è andata a referto con numero 9 atleti di cui soltanto 8 di formazione italiana;
- che risultava cancellato in occasione del riconoscimento degli atleti per la gara il nominativo dell'atleta Pirani Francesco;
- che la società di appartenenza, dapprima con comunicazione di posta elettronica del 26.10.2025 delle ore 11.59 informava prontamente gli uffici competenti presso la F.I.P. circa il malore occorso all'indicato atleta durante un allenamento pre-gara e della richiesta di trasporto dello stesso in ospedale;
- che successivamente con altra comunicazione del 27.10.2025 delle ore 01.02 produceva documentazione medica (doc.2) attestante il ricovero dell'atleta presso l'unità ospedaliera di Patti per la gravità del malore accusato diagnosticato come "trombosi succlavia sinistra";
- ritenuto:- che dall'esame della documentazione prodotta dalla società Assigeco Casalpusterlengo, emerge in modo ragionevolmente certo la presenza dell'atleta Pirani Francesco a Capo D'Orlando per la disputa della gara;
- che l'assenza dello stesso deve, pertanto, ritenersi dovuta a comprovate e urgenti ragioni di salute non preventivabili come adeguatamente dimostrato dal certificato emesso dal Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Patti (doc.2);
- che la fattispecie debba, quindi, essere considerata come non altrimenti prevedibile e dunque eccezionale nel suo verificarsi;
- che, pertanto, non può ravvisarsi alcuna responsabilità della società Assigeco Casalpusterlengo per il mancato rispetto del numero minimo di atleti "formati"
P.Q.M. Omologa la gara n.1754 con il risultato conseguito sul campo, e irroga la sanzione di euro 500,00 alla società Assigeco Casalpusterlengo per il mancato rispetto del numero minimo di atleti da iscrivere a referto pari a 10, ex art.23 D.O.A. 2025/2026.Non si assumono ulteriori provvedimenti [art. 48,2 RG].
GIRONE B
Nessun provvedimento adottato