Associazioni sportive, meno peso alla formalità, più alla sostanza

Associazioni sportive, meno peso alla formalità, più alla sostanza

La lettura della circolare 18/E dell'Agenzia delle Entrate è molto importante per le società sportive senza fine di lucro, tra cui la stragrande maggioranza delle società di pallacanestro. Ve ne offriamo l'interpretazione integrale fatta oggi per Il Sole 24 Ore da Salvina Morina e Tonino Morina, che si può riassumere con il motto "contano i comportamenti concludenti", essendo materia fiscale delicata e decisiva per una corretta gestione di una attività essenzialmente ludica.

"Minore attenzione alle formalità, più rispetto per la sostanza. Sono le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 18/E, che si occupa di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Il comportamento concludente salva le agevolazioni, seie società hanno dimenticato di comunicare l’opzione per il regime speciale, di cui alla legge 398/1991. La «dimenticanza» può essere punita con una sanzione variabile da 250 a 2mila euro. La stessa sanzione è applicabile in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importo pari o superiore a mille euro, senza che ciò comporti la decadenza. Possono optare per il regime agevolato le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 40omila euro. L’opzione deve essere comunicata alla Siae, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio dell’anno, e all’agenzia delle Entrate.

L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio. È stabilito che «l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili» e che «la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività». In presenza di comportamento concludente, la mancata presentazione della comunicazione non comporta decadenza dal regime agevolativo, non avendo la comunicazione natura «costitutiva». La mancata comunicazione può essere punita con una sanzione da 250 a 2mila euro. È disposto che ipagamenti afavore di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato, e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a mille euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, o secondo altre modalità «tracciabili». Al riguardo, dal i° gennaio 2016 la violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti, se di importo pari o superiore amille euro, non comporta più la decadenza dal regime agevolativo, ma soltanto l’applicazione della sanzione da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2mila euro. La norma, in vigore dal 2016, vale anche perle violazioni commesse nel passato. Vale cioè il principio del «favor rei»."