Sponsorizzazioni e credit tax: attenzione all'imbroglio di Stato

Sponsorizzazioni e credit tax: attenzione all'imbroglio di Stato

Ne Il Sole 24 Ore di giovedì 4 marzo è apparso un interessante articolo sulle agevolazioni alla sponsorizzazioni sportive, uno dei capisaldi degli aiuti che lo Stato italiano, con molta fatica e colpevole ritardo, ha approvato in extremis a fine dicembre per lo sport professionistico a firma Lo.Pe. e G.Ra.

E che, per una interpretazione del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri invece di essere un aiuto è una tagliola per i contribuenti che l'hanno preso sul serio.

"Il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive, le cui domande possono essere presentate entro il 1° aprile, spetta solo se pagato nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, a nulla rilevando la competenza del sottostante contratto.

È quanto chiarisce una delle Faq pubblicate online sul sito del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri in risposta al quesito sul la possibilità di ammettere al beneficio i contratti di sponsorizzazione che, nel rispetto degli altri requisiti della normativa, hanno decorrenza dal 1° luglio ­31 dicembre 2020, ma con pagamento effettuato nel corso del 2021.

In buona sostanza il dipartimento sancisce il principio per cui a rilevare è il pagamento nel periodo indicato (1° luglio ­ 31 dicembre 2020) e non la competenza della sponsorizzazione. Tant'è che proprio la risposta afferma testualmente che l'incipit normativo va interpretato nel senso di dire che per "investimenti si intendono i pagamenti effettuati".

Il tutto anche se il comma 1 dell'articolo 81 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) convertito dalla legge 126/2020, che ha istituito l'agevolazione, direbbe una cosa diversa riconoscendo il "credito di imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" mentre il comma 2 specificherebbe solo che "l'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento" previsti dall'articolo 23 del Dlgs 241/1997.

La risposta rischia di spiazzare tutta una serie di situazioni che ad una prima lettura della norma istitutiva pensavano di poter contare sul beneficio. Si pensi alle sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1° luglio­-31 dicembre 2020, ma pagate nel 2021, dall'altro lato, però essa, è proprio il caso di dirlo, rimette in gioco, tutti i pagamenti avvenuti nel periodo agevolato anche in presenza di un contratto portante una diversa competenza.

Pertanto nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di sponsorizzazione per il periodo che va da settembre 2020 a giugno 2021 la cui spesa è stata sostenuta (pagata) interamente dallo sponsor a settembre 2020, anche se essa si riferisce ad un contratto con scadenza nel 2021, risulta comunque interamente agevolabile in funzione dell'avvenuto (intero) pagamento.

Inoltre è ammesso al beneficio il versamento di una spesa di sponsorizzazione contrattualizzata per la precedente stagione sportiva (2019­2020) il cui pagamento è avvenuto nel periodo considerato (secondo semestre 2020), e questo in ogni caso, anche indipendentemente dalla data di emissione della fattura."