Non c'è sospensione dell'Irap per società e associazioni sportive

Non c'è sospensione dell'Irap per società e associazioni sportive

Versamenti congelati fino al 30 aprile per dirette, Iva, ritenute e contributi ma non per quanto riguarda l'Irap. Lo spiega oggi un articolo apparso su Il Sole 24 Ore a firma Benedetto Santacroce.

Attenzione: il perimetro soggettivo della sospensione riguarda solo quei soggetti i quali partecipano a competizioni attualmente in atto.

La normativa prevista dalla Legge di bilancio è stata chiarita dalla circolare 3/E/2022 con cui l'Agenzia delle Entrate interviene al capitolo 2.1. Sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive che dal 1°gennaio viene spostata al 30 aprile 2022 per federazioni, società e associazioni sportive unicamente alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/73, ai contributi previdenziali e assistenziali, ai premi per l'assicurazione obbligatoria, all'Iva e alle imposte dirette. 

 L'Agenzia esclude che la sospensione possa operare per l'Irap in quanto non trattasi di imposta diretta e, in quanto tale non può essere ricompresa nelle definizioni contenute nella lettera c) del comma 923.

Inoltre, in relazione al perimetro soggettivo di operatività, la nuova misura non coincide con le analoghe sospensioni previste dal decreto "Cura Italia" e dalla legge di Bilancio 2021, in quanto l'attuale disposizione non riguarda tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma solo quelle che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo le previsioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Per le aliquote ridotte Iva, la circolare risolve i problemi interpretativi relativi ai tamponi e assorbenti per l'igiene femminile chiarendo che la legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2022, integrando la normativa precedente, consente di applicare l'aliquota del 10% ai tamponi e prodotti assorbenti non compostabili, né lavabili e quindi diversi da quelli per i quali la tabella parte II della legge Iva attribuisce, già dal 1° gennaio 2020, l'aliquota del 5 per cento.