Dipartimento dello Sport: le FAQ sul lavoro sportivo del 19/03/2024

Dipartimento dello Sport: le FAQ sul lavoro sportivo del 19/03/2024

Il Dipartimento dello Sport informa che sono state pubblicate sul proprio sito le FAQ sul lavoro sportivo. Si tratta di un documento, redatto dagli esperti del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale sono riportate le risposte alle domande principali sui diversi ambiti d’interesse relativi al tema del lavoro sportivo.

Il documento contiene 49 quesiti con le relative risposte riguardanti in prevalenza gli adempimenti da porre in essere mediante la piattaforma del RASD. In particolare vengono chiariti gli obblighi e le modalità operative concernenti la disciplina previdenziale dei compensi al superamento della soglia dei 5.000 euro, nonché la disciplina fiscale al superamento della soglia dei 15 mila euro con specifico riguardo alla figura del lavoratore sportivo nell’area del dilettantismo. Premessa con una nota critica della FIP e a seguire tutte le FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport.

PREMESSA
Il Dipartimento dello Sport informa che sono state pubblicate sul proprio sito le FAQ sul lavoro sportivo. Si tratta di un documento, redatto dagli esperti del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale sono riportate le risposte alle domande principali sui diversi ambiti d'interesse relativi al tema del lavoro sportivo. Il documento contiene 49 quesiti con le relative risposte riguardanti in prevalenza gli adempimenti da porre in essere mediante la piattaforma del RASD. In particolare vengono chiariti gli obblighi e le modalità operative concernenti la disciplina previdenziale dei compensi al superamento della soglia dei 5.000 euro, nonché la disciplina fiscale al superamento della soglia dei 15 mila euro con specifico riguardo alla figura del lavoratore sportivo nell’area del dilettantismo. Leggendo i quesiti e le relative risposte, la prima impressione che se ne trae, è che non ci siano molte novità nei chiarimenti in questione rispetto a quanto diventato ormai noto per effetto dell’applicazione pratica della riforma dal 1° luglio 2023. Tuttavia, prima di passare all’integrale lettura delle FAQ, intendiamo sottoporre alla vostra attenzione 3 risposte che a nostro avviso meriterebbero ulteriori approfondimenti non essendo del tutto condivisibile, al momento, quanto in esse riportato.

FAQ n. 13 sui direttori di gara Al Dipartimento viene chiesto di indicare quale disciplina fiscale e previdenziale si applichi a quegli arbitri che dirigono sia gare professionistiche che dilettantistiche. La domanda è chiara e diretta, mentre la risposta non appare altrettanto chiara, in quanto se da un lato si afferma che nulla muta rispetto alla situazione esistente prima del 1° luglio 2023, lasciando quindi intendere che il trattamento dei compensi percepiti da uno stesso direttore di gara varia a seconda dell’ambito professionistico o dilettantistico nel quale si svolge la gara da lui diretta, dall’altro lato si afferma che, con riguardo ai direttori di gara che prestano la propria attività nell’ambito di gare professionistiche, questi già prima del 1° luglio 2023 non potevano godere di alcuna forma agevolativa sui loro compensi. Tale ultima affermazione significa forse che il direttore di gara, che dirige anche solo una gara professionistica, non potrà beneficiare di nessuna delle disposizioni di favore previste dalla riforma neppure per le gare eventualmente dirette in ambito dilettantistico? Riteniamo ovviamente che quest’ultima non sia e non possa essere la soluzione corretta, tuttavia è auspicabile un ulteriore e definitivo intervento chiarificatore sul tema, meglio se rilasciato dall’Agenzia Entrate nella tanto auspicata circolare sulla riforma dello sport.

FAQ n. 17 sui premi agli atleti professionisti Il quesito riguarda i premi corrisposti ai suddetti atleti ai sensi dell’art. 36, co. 6-quater, dlgs. 36/2021, ma la medesima questione può riguardare i compensi e/o gettoni che le FSN possono corrispondere agli atleti per la partecipazione alle manifestazioni delle squadre nazionali. Il Dipartimento sembra escludere l’applicabilità delle agevolazioni previste per il settore dilettantistico agli atleti che operano nei campionati professionistici quando vengono convocati nelle squadre nazionali da parte delle federazioni di appartenenza, non considerando - forse - che il d.lgs. 36/2021 modifica in toto rispetto al passato il modo di definire la corretta disciplina fiscale e previdenziale applicabile agli atleti. Al riguardo, è bene ricordare che, in base all’odierna normativa, non esiste più la definizione di atleta professionista data in passato dalla legge 91/81 ora abrogata, ma esiste solo l’atleta che opera nell’ambito sportivo dilettantistico e/o professionistico (al pari di quanto visto e detto per i direttori di gara) ed il cui trattamento tributario e previdenziale varia in conseguenza del fatto che lo stesso si trovi a svolgere la propria attività in un ambito piuttosto che nell’altro. Se, dunque, una Federazione, come nel caso della FIP, ha regolamentato quale unico ambito professionistico quello delle società che appartengono alla serie A1, tutte le squadre nazionali, non appartenendo alla serie A1, faranno necessariamente parte dell’area del dilettantismo. Di conseguenza gli atleti, anche se giocatori di una società di serie A1, per le eventuali chiamate in nazionale, trovandosi ad operare nell’area del dilettantismo, dovranno essere pagati dalla federazione sulla base delle disposizioni agevolative previste per il mondo sportivo dilettantistico. Non è pertanto condivisibile la risposta fornita dal Dipartimento, allorché ritiene non applicabile la tassazione agevolata agli atleti e tecnici convocati in nazionale, che svolgano anche attività nel settore professionistico della Federazione, in virtù della “rilevanza del loro impegno e del beneficio di immagine che ne deriva alla collettività”. In nessuna norma del d.lgs. 36/2021 si rinviene, infatti, un simile riferimento alla rilevanza dell’impegno e al beneficio di immagine per la collettività, mentre, come detto e ripetuto, l’unico riferimento normativo certo per distinguere il trattamento dei compensi di lavoro sportivo è l’area di svolgimento dell’attività da parte del lavoratore in quel determinato momento e in quella determinata manifestazione alla quale prende parte con il proprio lavoro. FAQ n. 35 sull’applicabilità dell’esenzione fiscale agli sportivi in regime forfettario

La risposta n. 35 fornita in tema di applicabilità dell’esenzione fiscale dei compensi fino a 15.000 euro per gli sportivi titolari di partita Iva, operanti nell’area del dilettantismo e che abbiano optato il regime forfettario, non fa altro che alimentare i nostri dubbi già espressi nella news fiscale del 02.03.2024 con riguardo alle indicazioni contenute nelle istruzioni dei modelli Redditi PF 2024. Ricordiamo infatti che le istruzioni del quadro LM (quadro riservato ai professionisti che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ex art. 1, commi dal 54 a 89, L. 190/2014), non prevedendo alcuna specifica indicazione in merito alla quota di reddito non imponibile nel limite dei 15.000 euro, sembrano al momento “confermare” che le agevolazioni previste per gli sportivi in ambito dilettantistico non possano trovare applicazione per i contribuenti forfettari, sia pure in assenza di una disposizione normativa che escluda questi ultimi dalle agevolazioni in parola. Come detto, la risposta n. 35 fornita dal Dipartimento alimenta purtroppo i suddetti dubbi nella parte in cui afferma che “per quanto concerne la non imponibilità di euro 15.000 per i soggetti che hanno optato per il regime forfettario, si consiglia di attendere la circolare Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione”. Sui forfettari, pertanto, l’unica certezza che abbiamo è che al momento il suggerimento del Dipartimento di “attendere” non ci fa stare affatto tranquilli!

TUTTE LE FAQ DEL 19.03.2024
A seguire si riporta il testo integrale di tutte le domande e risposte pubblicate dal Dipartimento il 19 marzo. 1) Per quali tipologie di contratti possono essere trasmessi i modelli UNILAV-SPORT tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (“RASD”)? I modelli UNILAV che possono essere gestiti tramite il RAS sono relativi ai rapporti di lavoro nella forma coordinata e continuativa (“co.co.co.”) instaurati con lavoratori sportivi tesserati con una Federazione sportiva nazionale (FSN), una Disciplina sportiva associata (DSA) o un Ente di promozione sportiva (EPS), a prescindere dall’entità del compenso. Nel seguito, FSN, DSA e EPS possono cumulativamente essere indicati come Organismi Sportivi. 1bis) Chi ha l’onere di comunicare il superamento della soglia dei 5.000 euro e/o dei 15.000 euro nel caso di rapporti di collaborazione con più associazioni e/o società sportive dilettantistiche (“ESD)? Nel caso di un lavoratore che, avendo instaurato rapporti di co.co.co. con più ESD e/o Organismi Sportivi, superi la soglia dei 5.000 euro e/o dei 15.000 euro, è onere del lavoratore stesso autocertificare ai singoli Organismi Sportivi di aver superato una o di entrambe le soglie. Al momento dei pagamenti sussiste infatti in capo al lavoratore l’obbligo di rilasciare all’ESD o all’Organismo Sportivo un’autodichiarazione in merito alla retribuzione lorda annua in ambito sportivo – ovvero degli importi di lavoro sportivo percepiti al momento del pagamento – in modo da consentire di calcolare correttamente gli eventuali contributi da versare a carico del soggetto percettore. È comunque opportuno che l’ESD o l’Organismo Sportivo richiedano al lavoratore l’invio della predetta richiesta.

2) Quali comunicazioni vanno effettuate attraverso il RASD con riguardo ai volontari? Per quanto concerne i volontari, non bisogna fare alcuna comunicazione attraverso il RASD. Si consiglia di predisporre e far firmare delle lettere di incarico da inserire agli atti del committente.

3) Nel modello UNILAV-SPORT presente nel RASD non sono presenti alcuni campi che invece appaiono nel modello “ordinario”. Il modello UNILAV-SPORT è un modello semplificato, definito con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riservato ai lavoratori sportivi, con meno campi da compilare rispetto al modello “ordinario”.

4) Che cosa bisogna riportare nel campo retribuzione/compenso del modello UNILAV-SPORT? Nel campo retribuzione/compenso del modello UNILAV-SPORT deve essere riportato l’importo lordo, e non l’importo netto, dell’intero contratto, anche nel caso di contratti che non si esauriscono in un solo anno solare, ma la cui durata si articola, ad esempio, a cavallo tra due anni. Per cui, con riferimento a un contratto della durata di 8 mesi (da ottobre 2023 a maggio 2024) con importo di 4.000 euro lordi (500 euro al mese), deve essere riportato l’importo di 4.000 euro. Nel caso di retribuzione a ore/gettone del lavoratore, bisogna inserire l’importo che si presume verrà maturato nell’intera durata contrattuale.

5) I contratti vanno caricati nel RASD? I contratti di lavoro non vanno caricati nel Registro, ma devono restare agli atti presso il committente, che deve poterli esibire per qualsiasi necessità.

6) Una volta inviata la comunicazione, dove è possibile stampare la ricevuta di conferma dell’inoltro? Non è prevista l’emissione di una conferma di inoltro della comunicazione effettuata. Una volta inviato il modello UNILAV- SPORT, il sistema restituisce un “Codice comunicazione” visualizzabile sia nella lista delle comunicazioni (campo “codice”), sia nella cartella di dettaglio “dati di invio”.

7) È possibile concludere un contratto in qualità di tecnico con un soggetto tesserato come atleta? In generale, la mansione riportata nel contratto deve corrispondere a quella riportata nel tesseramento? La piattaforma verifica ad oggi unicamente se il tesserato è presente nel RAS e non anche la tipologia di tesseramento. Come osservazione di carattere generale, occorre che il soggetto sia abilitato a svolgere la mansione per la quale viene contrattualizzato.

8) Quali formalità sono richieste con riguardo ai contributi INPS? Innanzitutto, il lavoratore sportivo, dopo la sottoscrizione del contratto, dovrà iscriversi, tramite il portale INPS, alla gestione separata dell’INPS. Per quanto poi concerne il calcolo dei contributi da versare è presente nel RASD, per i soli lavoratori sportivi che percepiscono compensi tra i 5.000 e i 15.000 euro, una funzionalità che rende disponibile per i committenti l’importo dei contributi previdenziali da versare, con possibilità di stampare apposito modello F24.

9) Quali formalità sono richieste con riguardo ai contributi INAIL? Come indicato nel paragrafo 3.3 del vademecum sulla gestione dei lavoratori sportivi, scaricabile dal RASD, ai lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co. si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi. Si segnala che il sistema propone in automatico una compilazione basata sulla ripetizione di una serie di “0” (numeri zero), anche per chi è già in possesso del PAT INAIL.

10) Come adempiere all’onere della busta paga? Per i compensi che non superino l’importo di 15.000 euro non è obbligatoria l’emissione del cedolino/busta paga e la gestione del LUL può essere assolta all’interno del RASD nel termine del 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento. Si fa presente che prossimamente sarà disponibile, sempre sul RASD, una funzionalità concernente la gestione del LUL. Nel caso di compensi superiori ad euro 15.000 si deve procedere, al momento, nelle forme ordinarie.

11) Nel caso di più sedi di lavoro, quale va inserita nell’UNILAV-SPORT? Va inserita la sede di lavoro più frequente, ovvero, laddove non determinabile la residente del lavoratore sportivo, in quanto trattasi comunque di “lavoratore autonomo”.

12) Il RASD può svolgere le funzioni previste per i rapporti di lavoro nella forma di co.co.co anche per compensi superiori a 15.000 euro? L’elaborazione dei cedolini paga per importi superiori ai 15.000 euro necessita della conoscenza di una serie di dati (detrazioni e deduzioni fiscali spettanti) che il RAS non può raccogliere. Pertanto, le predette funzioni non possono essere delegate al RASD, mentre possono essere utilizzate per la comunicazione al Centro per l’Impiego anche per contratti superiori a 15.000 euro.

13) Quale disciplina dovrà applicarsi con riguardo ai direttori di gara che prestano la propria attività in occasione di gare sia professionistiche, sia dilettantistiche? Si ritiene che, per quanto riguarda i direttori di gara (nonché i soggetti che “indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze”), nulla muti a rispetto alla situazione esistente prima del 1° luglio 2023, data a partire dalla quale trovano applicazione, per quanto qui rileva, le disposizioni del decreto legislativo n. 36/2021, con riguardo ai direttori di gara che prestano la propria attività nell’ambito di gare professionistiche. Questi già prima del 1° luglio 2023 non potevano godere di alcuna forma agevolativa sui loro compensi. L’impianto normativo del decreto legislativo n. 36/2021 trova applicazione solamente a favore dei direttori di gara che operano nell’area del dilettantismo.

14) I pubblici dipendenti potranno sottoscrivere contratti di lavoro sportivo anche con Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva? I lavoratori pubblici dipendenti, se previamente autorizzati dalla Amministrazione di appartenenza, potranno svolgere attività che rientri nell’ambito del lavoro sportivo e, quindi, sottoscrivere contratti di lavoro sportivo con Organismi Sportivi nonché con il Coni, il Cip, Sport e salute spa e anche con singoli tesserati.

15) I pubblici dipendenti “volontari” possono ricevere premi o borse di studio? Il comma 6 dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 36/2021, come introdotto dal decreto legislativo n. 120/2023 (correttivo-bis), prevede che i pubblici dipendenti che prestano la loro attività in qualità di volontari – ferma restando la necessità di comunicare previamente all’amministrazione di appartenenza lo svolgimento di attività, in qualità di volontari, fuori dall’orario di lavoro – possono ricevere premi dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

16) Come si calcolano le 24 ore di lavoro al di sotto delle quali scatta la presunzione di rapporto di lavoro autonomo nella forma di co-co-co? Le 24 ore vanno calcolate al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Tale soglia costituisce l’impegno massimo settimanale perché la prestazione di lavoro sportivo possa presumersi di natura autonoma nella forma di co.co.co. La predetta presunzione è relativa e quindi ammette la prova contraria.

17) Anche gli atleti professionisti possono assoggettare a tassazione con ritenuta alla fonte (art. 30, DPR 600/73) i premi dalla Federazione, come previsto per gli atleti dilettanti dall’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 36/2021? La tassazione con ritenuta alla fonte, come disciplinata dall’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 36/2021, è prevista per i soli premi erogati ad atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo per o risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali. Al momento non si ritiene che detta disciplina possa essere estesa anche agli atleti e tecnici convocati in nazionale, anche se svolgono attività nel settore professionistico della Federazione, considerata la rilevanza del loro impegno e il beneficio di immagine che ne deriva alla collettività.

18) I medici e i massaggiatori la cui presenza all’evento sportivo è prevista dai regolamenti federali possono stipulare contratti di lavoro sportivo? I medici e i massaggiatori non svolgono una attività sportiva ma svolgono, anche se previsti dai regolamenti federali, un’attività collegata alla loro attività professionale propria. Pertanto, non possono essere classificati come lavoratori sportivi. Al riguardo, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021, prevede che “non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.”.

19) Cosa rischiano gli ESD che non dovessero procedere all’adeguamento dei loro statuti ai nuovi principi di cui al decreto legislativo n. 36/2021? Il mancato adeguamento dello statuto entro il termine previsto dal decreto legislativo n. 36/2021, prima al 31 dicembre 2023 poi prorogata al 30 giugno 2024, comporta l’assenza dei requisiti necessari per il riconoscimento come ente sportivo. Da ciò consegue l’inammissibilità delle eventuali richieste di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, comunque, per chi vi sia già iscritto la cancellazione d’ufficio, con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali.

20) Viola il principio della libertà contrattuale dell’atleta e dell’abolizione del vincolo sportivo, come da ultimo disciplinata dal d.l. 75/2023, il contratto pluriennale stipulato da un atleta dilettante? La libertà contrattuale dell’atleta comprende, ovviamente, anche quella di stipulare contratti di durata superiore ai due anni. Per gli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge n. 75/2023, la massima durata del vincolo eventualmente previsto dalla FSN o dalla DSA non può superare i due anni.

21) È possibile prevedere un vincolo negoziale nel settore dilettantistico, eventualmente per atleti minorenni? Il vincolo di tesseramento è la facoltà, fino ad oggi concessa senza limiti temporali al sodalizio sportivo da molti regolamenti federali, di rinnovare “d’autorità”, ossia in modo unilaterale, il tesseramento dell’atleta per il periodo predeterminato dagli stessi regolamenti federali, che, per gli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, il decreto-legge 75/2023 ha ridotto a massimo due anni. Ciò premesso, distinto e ulteriore problema è quello dell’eventuale legittimità del c.d. vincolo negoziale, ossia la possibilità che l’atleta e il sodalizio di appartenenza stipulino un contratto di durata superiore a due anni e che sia legittimo e opponibile anche nei confronti della Federazione sportiva nazionale. La risposta è positiva e, pertanto, la conclusione di un simile accordo è legittima, nel caso in cui il vincolo negoziale sia l’effetto naturale di un contratto di lavoro sportivo.

22) I custodi e gli steward possono rientrare nella categoria dei lavoratori sportivi? I custodi rientrano nella categoria degli addetti agli impianti sportivi ma non rientrano in quella dei lavoratori sportivi. Se inquadrati come lavoratori subordinati, devono versare i contributi alla gestione ex enpals. Per gli steward si continua ad applicare la vigente disciplina, non rientrando tra i lavoratori sportivi. Quale premessa di carattere generale, in ogni caso, deve evidenziarsi che ai fini dell’identificazione delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva e quindi, conseguentemente, per il riconoscimento della qualifica di lavoratore sportivo occorre aver riguardo all’elenco contenuto nel decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale elenco include infatti le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

23) Un bagnino rientra nella categoria dei lavoratori sportivi? Un assistente bagnante può svolgere attività che rientra tra quelle di “lavoro sportivo” quando, ad esempio, è parte di una manifestazione agonistica o didattica. Tuttavia, tale soggetto potrebbe anche svolgere attività che non vi rientrano: tale fattispecie ricorre quando, ad esempio, il soggetto in discussione svolga attività relativa all’assistenza in vasca a nuoto libero o ad attività fisioterapica o riabilitativa. Ne consegue che l’inquadramento può essere di lavoratore sportivo se la sua prestazione è collegata esclusivamente ad attività sportiva svolta in vasca; in caso contrario, deve essere qualificato come lavoratore addetto all’impianto sportivo e non può rientrare nella categoria dei lavoratori sportivi. Quale considerazione di carattere generale, in ogni caso, deve evidenziarsi che ai fini dell’identificazione delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva e quindi, conseguentemente, per il riconoscimento della qualifica di lavoratore sportivo occorre aver riguardo all’elenco contenuto nel decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale elenco include infatti le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

24) Il soggetto che si occupa di tracciare le linee del campo ogni domenica mattina può rientrare? L’attività del soggetto che si occupa di tracciare le linee del campo ogni domenica mattina non è riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/21 o dall’elenco contenuto nel decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

25) Gli addetti ai campi da tennis rientrano fra i collaboratori sportivi, tenuto conto che, fino ad oggi, erano considerati come collaboratori sportivi rientranti nella fascia fino ai 10.000,00? Interpretando il riferimento agli “addetti ai campi da tennis” nel senso di essere rivolto a quei soggetti che svolgono compiti manutentivi, la loro attività non è riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/21 o dall’elenco contenuto nel decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

26) Fino a quale data si può continuare ad applicare il compenso sportivo nel limite dei 10.000 euro? L’articolo 67, comma 1, lettera m), del c.d. T.U.I.R. è rimasto in vigore fino al 30 giugno 2023. A tal riguardo, deve essere tenuto in considerazione che, ai fini della determinazione della disciplina applicabile, si applica il c.d. “criterio di cassa” e, quindi, un importo versato prima del 30 giugno 2023 ex articolo 67, lettera m), rimane soggetto a quella normativa.

27) I collaboratori di una palestra a quale federazione sportiva devono fare riferimento, ai fini dell'osservanza dei relativi regolamenti? I collaboratori di una palestra devono osservare i regolamenti previsti dalla disciplina che praticano, fermo restando l’obbligo di rispettare tutta la normativa generale loro applicabile.

28) Le ore che l'allenatore dedica ad accompagnare e seguire la squadra durante le partite come vengono considerate? Le ore dedicate ad accompagnare e seguire la squadra durante le partite non rientrano nel computo delle 24 ore settimanali per la verifica della applicabilità della presunzione di collaborazione coordinata e continuativa.

29) Una associazione di tennis dilettantistica con una risorsa che svolge attività amministrativa con contratto autonomo nella forma co-co-co, può continuare a svolgere tale attività con questa tipologia contrattuale, fermo restando il diverso trattamento fiscale e previdenziale delle somme corrisposte (compenso inferiore a 10.000)? Il soggetto in questione può continuare a svolgere la propria attività con quella tipologia contrattuale, non è vietato dalla nuova disciplina applicabile. Beninteso, ciò sarà legittimo ove si tratti effettivamente di una prestazione inquadrabile tra le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo – gestionale.

30) L'eventuale custode come dovrà o potrà essere inquadrato? Il corretto inquadramento dell’attività prestata da un “custode” dipende, come per tutte le altre fattispecie, dalle modalità concrete con le quali tale soggetto svolge la propria prestazione. Nella maggior parte dei casi, considerata la tipologia della attività, potrebbe prevalere la forma del lavoro subordinato.

31) Un istruttore collabora con 2 asd dalle quali percepisce euro 5.000 da ciascuna. Che adempimenti devono assolvere le Asd? E l'istruttore? I compensi corrisposti dalle due ASD, ciascuno pari a euro 5.000, saranno soggetti a cumulo. Pertanto, dal momento che l’istruttore riceve una somma con cui supera i 5.000 euro, la ASD che paga tale somma deve assolvere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le rispettive quote di competenza.

32) Gli addetti ai campi e i custodi possono fornire la loro attività in qualità di volontari? Non sussistono motivi ostativi allo svolgimento da parte degli addetti ai campi e dei custodi di attività in qualità di volontari, purché ricorrano nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi e i requisiti della fattispecie.

33) Anche alle collaborazioni amministrativo-gestionali si applica la riduzione contributiva fino al 2027? Si, anche alle collaborazioni amministrativo-gestionali si applica la riduzione prevista, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo, di cui al co. 8-ter dell’art. 35, d. lgs. 36/2021.

34) I lavoratori sportivi di ASD che ricevono solo compensi fino a 5.000 euro oltre al rimborso di spese vive e indennità chilometriche per trasferte fuori dal comune di residenza, devono essere segnalati nel RASD ed avere copertura INAIL? Per questi lavoratori è dovuta la comunicazione di inizio attività ex articolo 28 del decreto legislativo n. 36/2021, mentre non è richiesta la copertura INAIL.

35) Allenatore di basket nell’area del dilettantismo che potrebbe optare per svolgere l’attività di lavoro autonomo mediante l’apertura di una posizione iva avendo in essere una pluralità di rapporti e in possesso dei i requisiti per accedere al regime forfettario: la non imponibilità dei 15.000 dei compensi varrebbe sempre? In caso di risposta affermativa, quindi la deduzione tipica del forfettario (sulla base del codice ateco scelto) si andrebbe ad applicare sul totale dei compensi al netto della fascia di esenzione di 15.000? Per quanto concerne la non imponibilità di euro 15.000 per i soggetti che hanno optato per il regime forfettario, si consiglia di attendere circolare Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

36) Una ASD, in presenza di svincolo, può comunque legare a sé un atleta per più anni? È possibile stipulare pattuizioni di durata pluriennale se la prestazione oggetto del contratto è a titolo oneroso e l’atleta dilettante è “vincolato” negozialmente mediante la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro subordinato o di co.co.co. Nel caso in cui non fosse previsto un corrispettivo per la prestazione contrattuale, quindi fornita a titolo gratuito, non è invece consentito vincolare l’atleta per più di due anni (ove previsto dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate di riferimento; si veda l’articolo 41 del decreto-legge 75/2023).

37) Riguardo a un lavoratore sportivo con compenso 15000 euro, il versamento previdenziale (inps) è ridotto del 50% per i primi 5 anni? Qual è la ripartizione tra lavoratore e l’ASD/SSD? Si applica la riduzione prevista, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo, di cui al comma 8-ter dell’articolo 35, del decreto legislativo n. 36/2021, di cui 2/3 a carico della ASD/SSD, 1/3 a carico del lavoratore sportivo.

38) Il lavoratore sportivo pensionato o che svolge altro lavoro, deve comunque effettuare i versamenti INPS, anche se non ne trarrà alcun beneficio? La risposta è affermativa per i contributi previdenziali, la cui aliquota è fissata al 24 per cento. Non sussiste, di converso, l’obbligo di versamento dei contributi assistenziali.

39) Il lavoratore sportivo contrattualizzato come co.co.co., è svincolato da impegni in orari fissi? Trattandosi di lavoratore autonomo, non è obbligato a svolgere attività in orari fissi, pur se le sue prestazioni possono essere coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

40) I compensi esenti valgono anche per gli ETS iscritti al RUNTS? Le fasce esenti di compensi (fino a 5.000 euro per la parte previdenziale e 15.0000 euro per quella fiscale) valgono per tutti i compensi erogati a lavoratori sportivi o a collaboratori amministrativo – gestionali di enti dilettantistici sportivi, ivi compresi quelli del terzo settore se iscritti al Registro e limitatamente all’attività sportiva dilettantistica svolta.

41) Come deve essere inquadrato un associato tesserato che riceve un compenso per lo sfalcio del campo, oltre al rimborso della benzina, non essendo qualificabile come lavoratore sportivo? La prestazione dell’associato tesserato, nell’ipotesi descritta laddove sporadica, può essere configurata come prestazione occasionale ex articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR.

42) Un allenatore che percepisce un compenso può essere né socio né tesserato? Nel caso in cui per “compenso” si intenda quello oggetto degli articoli 25 e ss del decreto legislativo n.. 36/2021, può essere riconosciuto solo se il soggetto è tesserato come allenatore per l’organismo che ha provveduto al riconoscimento ai fini sportivi della ASD/SSD committente.

43) In merito ai rapporti di sponsorizzazione – i cui proventi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 36/2021, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti relativi all’esercizio di attività secondarie – possono/devono essere richiamati esplicitamente nello statuto? Non è richiesto che le attività vengano elencate nello statuto che questo preveda la possibilità di realizzare e ricavare proventi da attività secondarie e strumentali, senza quindi di dettagliarle in specifico.

44) È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979 oppure bisogna continuare a gestire il Libro unico con la numerazione unitaria dello studio? È previsto che sul RASD possano operare delegati del legale rappresentante dell’ente iscritto. Se si gestisce il Libro unico come studio, è peraltro possibile non utilizzare il RASD e continuare con la numerazione già in essere.

45) È obbligatorio far apporre la firma ai minori, dai 14 anni, se l’interessato sta già frequentando i corsi in essere oppure deve essere apposta solo da coloro che si iscrivono a partire dal 1/07/2023? La firma dei minori, dai 14 anni, è obbligatoria ai fini del tesseramento. Non è obbligatoria ai fini della iscrizione ai corsi.

46) Se un giocatore ha in essere, dall’inizio della stagione 2022/2023, un contratto con scadenza dopo il primo luglio 2023, e nel mese di luglio gli viene corrisposta la mensilità di maggio, il pagamento rientra nella riforma? Sì, il pagamento è soggetto alla disciplina applicabile post-riforma, applicandosi il criterio di cassa; pertanto, sotto il profilo fiscale e previdenziale deve essere applicato il decreto legislativo 36/2021.

47) Quali requisiti devono avere gli statuti, sulla base di quanto previsto dalla nuova normativa? Sulla base delle nuove previsioni, il contenuto degli statuti deve essere conforme a quanto previsto dagli articoli 7 e ss del decreto legislativo n. 36/2021. Ad esempio,, rispetto al passato, gli statuti devono prevedere l’esercizio in via stabile e principale di attività sportiva dilettantistica.

48) I diplomi di tecnico rilasciati da una Federazione sono sufficienti per svolgere le ordinarie attività di insegnante tecnico presso una ASD/SSD e non è necessario il possesso di laurea in scienze motorie? Il diploma di tecnico rilasciato da una Federazione sportiva nazionale è sufficiente a consentire lo svolgimento delle suddette attività.

49) Un collaboratore della società sportiva che svolge attività di meccanico, responsabile della preparazione delle vetture prima della gara come può essere inquadrato, a seguito dell’entrata in vigore della riforma? Quale inquadramento può invece avere il pilota? Il meccanico non è un lavoratore sportivo e, quindi, non gli sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 36/2021; il pilota, al contrario, può essere qualificato come lavoratore sportivo, inquadrato nella categoria degli atleti.