FIP - Abuso minori, Petrucci "Raccogliamo elementi per prendere posizione" (agg.)

FIP - Abuso minori, Petrucci "Raccogliamo elementi per prendere posizione" (agg.)
© foto di SAVINO PAOLELLA

Il presidente della FIP Gianni Petrucci, in relazione al caso di abusi sessuali su minori che ha portato all'arresto di un allenatore che fa capo alla Stella Azzurra Roma, ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera edizione Roma:

"Non ho ancora elementi sufficienti per emettere un giudizio o prendere una posizione, sia personale sia a nome della Federazione. Ho saputo dell'arresto solo nella tarda mattinata (di ieri, ndr) e più di quello che riportano le agenzie di stampa non so.

Voglio approfondire, capire che cosa sia successo oggi e chiarire i fatti anteriori alla stretta attualità. Quando avremo un quadro chiaro della situazione e potremo individuare eventuali responsabilità di nostri tesserati, la Federazione renderà nota la propria posizione."

La materia che riguarda "i contratti di lavoro a contatto con minori" è regolata dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2014 - in vigore dal 6 aprile 2014.

In essa si specifica, attraverso l'art. 25bis, che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale della persona interessata, dal quale risulti l’assenza di condanne di cui agli articoli citati."

Il certificato penale del casellario giudiziale ha valore sei mesi, e in questo meccanismo si instaurano due falle. La prima riguarda il fatto che, allo scadere della validità non c'è l'obbligo del rinnovo della richiesta di certificato.

La seconda che l'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. 

Qualsiasi società sportiva tesserando un allenatore per le giovanili certifica alla federazione di appartenenza (quindi non solo nel basket) la regolarità della posizione penale dei propri dipendenti alla data dell'assunzione.

Ma della specifica situazione penale di collaboratori con forme di rapporto differenti si può non venirne a conoscenza. Questo spiega la cautela della dichiarazione del presidente Petrucci, che attende di conoscere tutti i passaggi dell'iter prima di formulare un giudizio.

Poi si dovrebbe procedere con urgenza a "tappare le falle" sia attivando il legislatore che introducendo norme interne di trasparenza e di comunicazione.

Aggiornamento del 10 febbraio.

La società di Ponte San Giovanni Basket Academy A.S.D ci ha informati che l'indagato si "era dimesso, allontanandosi da ogni incarico societario e federale, non appena appresa la notizia dell'indagine che lo riguardava, senza farne più ritorno nel 2015".

La condanna di Traino era poi arrivata nel 2018 quando la società umbra non aveva più rapporto con l'allenatore. Quindi non era tenuta a conoscere l'esito del procedimento penale né di darne comunicazione ufficiale alla FIP: è la nostra conclusione. 

Un ulteriore elemento che aggiunge altro sconcerto alla constatazione che non si sia potuto proceder a una sospensione cautelare legittima del soggetto che ne avrebbe precluso il ritorno in attività come allenatore (con le conseguenze che si sono registrate).