Serie B - La sentenza sulla gara non disputata tra Liofilchem Roseto e Giulia Basket

Il giudice sportivo della serie B ha preso questa decisione, in relazione alla gara non disputata:
2133 LIOFILCHEM ROSETO GIULIA BASKET GIULIANOVA 0 - 0 Dom 09/01/2022 18:00 - BERGAMI M., ZANIBONI F. Disposizione G.S.
premesso
- che la gara n. 2133 del 9/01/22 tra Roseto e Giulia Basket Giulianova non si disputava in quanto la squadra ospite, regolarmente arrivata presso l'impianto di gioco, decideva di non scendere in campo affermando che sei tesserati (tre atleti di cui uno a referto, tre allenatori a referto) erano affetti da Covid 19 come comunicato agli arbitri dal dirigente accompagnatore sig.Capanna Enrico con richiesta di rinvio della gara;
- che gli arbitri preso atto di quanto sopra esposto ritenevano di dar corso comunque alle procedure pre gara effettuando il riconoscimento dei tesserati della Società Roseto come risulta dal referto arbitrale inviato, in quanto a loro parere la lista N della squadra Giulianova presentava un numero minimo di atleti che avrebbe consentito lo svolgimento della gara non essendo giunte comunicazioni e/o richieste formali in tal senso;
- che la società Giulia Basket Giulianova, a precisa richiesta degli arbitri, decideva comunque di non presentare i nominativi del quintetto base facendo rientro negli spogliatoi;
- che gli arbitri provvedevano altresì al rispetto dei limiti temporali prima e dopo l'orario previsto per l'inizio della gara, e successivamente chiudevano il referto e lasciavano il terreno di gioco;
- che in data 10.01 u.s. perveniva una comunicazione da Giulia Basket Giulianova in persona del Presidente con la quale si chiedeva di poter disputare la gara in altra data attesa l'indisponibilità del capo allenatore e del 1° e 2° assistente per motivi connessi alla positività al Covid-19 in ossequio a quanto disposto dalla Delibera n.39/2021 al punto 9 che aveva impedito lo schieramento di tutto lo staff tecnico;
- che in data 11.01 u.s. si chiedeva alla predetta società Giulia Bk di fornire la documentazione medica attestante la positività al Covid 19 dei tesserati sopra indicati;
- che in data odierna la società Giulia Basket Giulianova inviava integrazione alla documentazione medica attestante la positività tra l'altro degli allenatori inseriti in lista N con certificazione sanitaria idonea; considerato
- che la delibera n.39/2021 al punto 9 prevede che in caso di impossibilità di partecipare alla gara da parte del capo allenatore primo secondo e terzo assistente a causa di positività al Covdi-19 con certificazione medica, la società interessata potrà richiedere la ripetizione della gara;
rilevato che nella fattispecie deve ravvisarsi detta ipotesi di cui al punto 9 della delibera n.39/2021;
P.Q.M. dispone la ripetizione della gara n.2133 del 09.01.2022 ai sensi della delibera n.39/2021 e trasmette gli atti agli uffici competenti.