Serie B - La stangata sulla Frata Nardò: è sufficiente a fermare la violenza?

Serie B - La stangata sulla Frata Nardò: è sufficiente a fermare la violenza?

Dopo l'aggressione agli arbitri alla fine della gara di Nardò è arrivato il provvedimento disciplinare del giudice FIP. Il dirigente coinvolto è inibito fino al prossimo 7 luglio 2022. Sarà sufficiente a fermare la violenza? Ecco il dispositivo: 

3718 EDIL FRATA NARDO' ammenda di Euro 440.00 per offese e minacce agli arbitri collettive per tutta la durata della gara da parte dei tifosi locali [art. 27,4b RG rec.,art. 27,5bd RG rec.,art. 24,2b RG]

3718 GIANLUCA QUARTA (EDIL FRATA NARDO') GIANLUCA QUARTA (all. Nardò) squalifica per 1 gara. Allontanato nel 4° periodo per 2° fallo tecnico, non abbandonava subito il terreno di gioco, ma rimaneva in campo, inveiva in modo irriguardoso contro il primo arbitro e sferrava un calcio alla sedia della sua panchina [art. 33,1/1a RG,art. 35,1c RG,art. 36 RG]

3718 EDIL FRATA NARDO' ammenda di Euro 175.00 per mancato assolvimento ai prescritti compiti da parte del dirigente addetto agli arbitri (nella situazione di aggressione verbale e fisica agli arbitri verificatasi alla fine della gara nel tunnel e poi nello spogliatoio arbitrale, non assumeva un comportamento di sostanziale e risolutiva collaborazione) [art. 38,1f RG]

3718 CARLO DURANTE (EDIL FRATA NARDO') DURANTE CARLO (Pr. Nardò) inibizione fino al 08/07/2022 perchè al termine della gara, dapprima si frapponeva per impedire il regolare riento degli arbitri negli spogliatoi, con un comportamento intimidatorio e tentando di venire a contatto fisico con gli stessi; successivamente, giunto davanti agli spogliatoi arbitrali, spintonava violentemente il primo arbitro Sig. De Ascentiis colpendolo con una manata al volto e causandone l'urto del capo contro il muro; entrato infine all'interno dello spogliatoio, proseguiva nell'aggressione fisica e verbale contro il Sig. De Ascentiis. In tale situazione, il dirigente addetto agli arbitri non prestava una adeguata collaborazione; si rendeva quindi necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, già presenti in loco, che appositamente chiamate dagli arbitri, giungevano sul posto per sedare gli animi e scortare la coppia arbitrale fuori dal campo fino al parcheggio. Il Sig. De Ascentiis si recava presso il P.S. dell'ospedale S.Caterina Novella di Galatina per le cure necessarie, ove venivano accertate conseguenze fisiche come da referto clinico allegato al rapporto e referto di gara. Il Giudice Sportivo, tenuto conto della condotta sopradescritta del Sig. Durante, considerate altresì le circostanze aggravanti di cui all'art. 21,5a e d, nonchè l'aver costretto il Sig. De Ascentiis a recarsi e sostare presso la struttura ospedaliera sopra indicata in un periodo di emergenza sanitaria con il perdurante pericolo di esposizione a fonti di possibile contagio per la nota pandemia ad oggi in corso, ritiene di dover applicare la sanzione della inibizione a svolgere attività federale per mesi 18. [art. 33,1/2b RG rec.,art. 21,5a RG,art. 21,5d RG] segue CU N.529 del 08/01/2021 G.S.N. N.126 SERIE B N.9 pag. 5 di 6 3718

VALENTINO MANDOLFO (EDIL FRATA NARDO') VALENTINO MANDOLFO (Dir. addetto agli arbitri Nardò) inibizione fino al 8/4/2021 perchè, al termine della gara, nella situazione di grave aggressione fisica e verbale agli arbitri, determinatasi per il comportamento tenuto dal sig.Durante Carlo negli spogliatoi arbitrali, teneva una condotta inadeguata alla gravità dei fatti nonchè gravemente omissiva non adoperandosi efficacemente per porre termine all'aggressione ricevuta dagli arbitri e in particolare dal sig.De Ascentiis . Si precisa che sebbene espressamente invitato dagli stessi arbitri a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, ignorava di fatto la richiesta, a tal punto che quest'ultime venivano contattate direttamente dagli arbitri. Tale condotta omissiva deve ritenersi integrante non solo della violazione di cui all'art.38, 1f R.G. perchè non adempiente ai compiti prescritti quale dirigente addetto agli arbitri, ma anche di quella di cui all'art.2 e 44 R.G.perchè non si adoperava per impedire e/o limitare più gravi conseguenze, anche fisiche, causate dalla violazione di norme regolamentari poste in essere da altri.[art. 2 RG,art. 44 RG,art.]