Ufficiale

Rinuncia alla Serie A2 della Gruppo Mascio Bergamo: provvedimenti del Giudice Sportivo FIP

Rinuncia alla Serie A2 della Gruppo Mascio Bergamo: provvedimenti del Giudice Sportivo FIP

La nota della FIP in merito alla rinuncia della Blu Basket (leggi come cambia la classifica).
COMUNICATO UFFICIALE N. 485 DEL 6 FEBBRAIO 2026 GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE N. 143
Rinuncia da parte della società BLU BASKET 1971 (cod. FIP 001010) alla partecipazione al Campionato di serie A2 Maschile per la stagione sportiva 2025‑2026.
Il Giudice Sportivo Nazionale
etta la comunicazione del 5 febbraio 2026, con cui la BLU BASKET 1971 (cod. FIP 001010) ha comunicato di rinunciare alla partecipazione al Campionato di serie A2 Maschile per la stagione sportiva 2025–2026, a causa di sopravvenuta ed oggettiva impossibilità di sostenere gli impegni economici ed organizzativi connessi alla partecipazione al Campionato;
tenuto conto che tale rinuncia è stata comunicata dalla Società prima del termine della prima fase del Campionato in corso;
visti gli artt. 44 e 56 comma 3 Regolamento di Giustizia e art. 17, commi 1 e 3 Regolamento Esecutivo Gare;
P.Q.M.

– Dispone la società BLU BASKET 1971 (cod. FIP 001010) rinunciataria alla partecipazione al Campionato di serie A2 Maschile per la stagione sportiva 2025‑2026 e ne dispone l’esclusione dalla partecipazione al Campionato medesimo, conservando il diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione;
– annulla tutte le partite sin qui disputate dalla società BLU BASKET 1971, come disposto dall’art. 17 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare;
– applica la sanzione dell’ammenda di Euro 30.000,00, di cui all’art. 56, comma 3 del Regolamento di Giustizia, pari a dodici volte quella prevista, dal Comunicato Ufficiale Contributi, per la prima rinuncia;
– applica al legale Rappresentante pro tempore, sig. Stefano Mascio, la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 44 R.G., fino al 6 maggio 2026;
– dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti senior ai sensi dell’art. 21 R.E. Tess. ed al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
F.to Flaviana Fratoni GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Redazione Pianetabasket.com
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