Il Presidente dell’associazione sportiva vero responsabile per l’effettiva attività svolta

Il Presidente dell’associazione sportiva vero responsabile per l’effettiva attività svolta

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3831 del 20 febbraio 2026, ha ribadito il proprio orientamento sulla responsabilità del presidente di un’associazione sportiva non riconosciuta. La responsabilità solidale non deriva automaticamente dalla carica formale, ma dall’attività concretamente svolta in nome e per conto dell’associazione. Tuttavia, in ambito tributario, il presidente non può sottrarsi agli obblighi fiscali sostenendo di non aver avuto ingerenza nella gestione, poiché la sua posizione formale comporta precisi doveri dichiarativi. Il caso nasce da un avviso di accertamento notificato a un’associazione sportiva di baseball e al suo presidente, relativo a imposte dirette e IVA del 2009.

Il presidente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto sia in primo grado sia in appello, ma l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione. La Cassazione precisa però che, in ambito fiscale, il presidente non può evitare la responsabilità sostenendo di non essersi ingerito nella gestione. Egli è infatti obbligato a presentare dichiarazioni fedeli, correggere eventuali errori e adempiere ai pagamenti. Per andare esente da responsabilità deve dimostrare di aver assolto correttamente tali obblighi, anche se non ha partecipato alla gestione operativa dell’ente.
Tutti i dettagli della vicenda e del dispositivo della Corte si possono consultare qui.