Il pugno durissimo della FIP sulla partita Under 18 Aurora Brindisi - Valle d'Itria Martina

Il pugno durissimo della FIP sulla partita Under 18 Aurora Brindisi - Valle d'Itria Martina

La FIP ha emesso il verdetto del giudice sportivo sulla gara Under 18 Mascile Eccellenza Aurora Brindisi - Valle d'Itria Martina valevole come finale secondo/terzo posto del campionato di categoria che dava l'accesso alle finali interzona:

6503 AURORA BRINDISI Letti gli atti di gara, preso atto di quanto riportato nel rapporto di gara, e precisamente: nel corso dei primi due periodi, mantenimento del possesso della palla per i 24 secondi con tiri non idonei a centrare il canestro e mancata predisposizione di adeguata azione di difesa, da parte di entrambe le squadre; all'inizio del terzo periodo, impostazione del gioco da parte della squadra Aurora Brindisi senza tentare il tiro a canestro; nel corso del terzo periodo, tentativo sistematico da parte della squadra Valle d'Itria Martina di commettere fallo e di effettuare autocanestro volontario; nel corso del terzo periodo, difesa sulle azioni di autocanestro dei giocatori avversari e commissione di falli da parte dell'Aurora Brindisi; inoltre, i giocatori della stessa squadra facevano scadere i secondi utili per effettuare la rimessa e si limitavano a passarsi velocemente la palla; nel corso del terzo periodo, sistematici errori su tiri liberi conseguenti a bonus, da parte di entrambe le squadre, con conseguente mancata realizzazione di alcun punto; per gran parte del quarto periodo, mancanza di azioni di gioco e conseguente mancata realizzazione di punti; nel primo tempo supplementare, mancata realizzazione di punti, con conseguente interruzione dell'incontro da parte degli arbitri per la reiterazione dei comportamenti antisportivi, sul punteggio di 33-33, rilevato che attraverso le condotte ed i fatti rappresentati nel rapporto di gara, le squadre hanno manifestato la volontà di non proseguire la gara e devono pertanto essere considerate rinunciatarie, letti gli artt. 15, 16 e 17 RE Gare, nonché le disposizioni regolamentari ivi richiamate, Il Giudice Sportivo Territoriale commina i seguenti provvedimenti: Soc. AURORA BRINDISI perdita gara per rinuncia a continuare una gara già iniziata, manifestata dai propri tesserati attraverso i fatti e le condotte dagli stessi posti in essere [art. 15 RE Gare, art. 56,1 RG, art. 49 RG]

6503 VALLE D'ITRIA BK MARTINA perdita gara per rinuncia a continuare una gara già iniziata, manifestata dai propri tesserati attraverso i fatti e le condotte dagli stessi posti in essere [art. 15 RE Gare, art. 56,1 RG, art. 49 RG]

6503 AURORA BRINDISI ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 16 RE Gare]

6503 VALLE D'ITRIA BK MARTINA ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 16 RE Gare]

6503 AURORA BRINDISI ammenda di Euro 720.00 per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

6503 VALLE D'ITRIA BK MARTINA ammenda di Euro 720.00 per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

6503 AURORA BRINDISI perdita del diritto sportivo acquisito in qualità di finalista di Final Four, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

6503 VALLE D'ITRIA BK MARTINA perdita del diritto sportivo acquisito in qualità di finalista di Final Four, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

6503 AURORA BRINDISI scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

6503 VALLE D'ITRIA BK MARTINA scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

6503 ANNA BERGAMO (AURORA BRINDISI) BERGAMO ANNA inibizione determinata dal 23/02/2018 al 23/05/2018 in qualità di legale rappresentante della società Aurora Brindisi, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG, art. 44 RG]

6503 MARCELLO SCHIAVONE (VALLE D'ITRIA BK MARTINA) SCHIAVONE MARCELLO inibizione determinata dal 23/02/2018 al 23/05/2018 in qualità di legale rappresentante della società Valle d'Itria Martina, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG, art. 44 RG]

L'incontro n. 6503 è omologato con il punteggio di 0-0. La parte in fatto è riferita ad entrambe le squadre. Con rimessione degli atti di gara n. 6503 alla Procura Federale, per la valutazione di eventuali violazioni regolamentari poste in essere da società e tesserati.

Filippo Luigi Fasano GIUDICE SPORTIVO