Lega A - Reclamo o no? In ogni caso Varese non avrebbe alcuna soddisfazione...

Lega A - Reclamo o no? In ogni caso Varese non avrebbe alcuna soddisfazione...

La Pallacanestro Varese, per bocca di Claudio Coldebella, sembrava avesse intenzione, subito dopo la fine della partita contro la Segafredo Bologna, di sporgere reclamo sul presunto errore del tavolo e degli arbitri che aveva tolto alla squadra di casa la possibilità di giocare una rimessa da fondo nell'area avversario di 5 secondi. Non ci è dato sapere se il reclamo sia stato presentato nelle forme previste, ma dalla lettura del regolamento, e segnatamente dell’articolo 94 del Regolamento di Giustizia FIP (a seguito riportato integralmente) si evince che non ci sarà alcuna soddisfazione per la formazione lombarda.

Art. 94 Istanza avverso il risultato di gara (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)
[1] L’istanza può essere proposta dalla sola Società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.
[2] A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere preannunciata al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell’apposita casella in calce al referto di gara.
[3] A pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, deve pervenire al Giudice Sportivo Nazionale per i Campionati Nazionali e al Giudice Sportivo Territoriale per i Campionati Regionali o Provinciali entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara. Contro la omologazione è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
[4] Per tutti i campionati non sono ammesse istanze fondate su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all’altra, se l’errore è stato tempestivamente rilevato nell’istanza formulata con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo.
[5] Con riguardo alle gare relative alla ultime due giornate della Fase di Qualificazione e di Play-Off e PlayOut si osservano le disposizioni previste agli artt. 98 ss., oltre a quelle previste nel presente articolo in quanto compatibili con le prime.

Ne risulta che l’unico motivo per cui può essere accettato un reclamo per errore tecnico degli arbitri o degli ufficiali di campo è nel comma 4. ovvero il caso in cui ci siano stati errori nell’attribuzione di punti, cosa che nella partita di ieri non è avvenuto.