LBA - Disposizioni riaperture al pubblico impianti sportivi, palazzetti, piscine

Palestra Via Cassala Reggio E.
Palestra Via Cassala Reggio E.

Le riaperture dei luoghi dello sport. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 18 maggio 2021, n.65, che regola le ulteriori riaperture che riguardano anche gli impianti sportivi. Ci vogliamo soffermare su questi in particolare.

Zona gialla. Riaprono le palestre (dal 24 maggio), le piscine al chiuso, ma solo dal 1° luglio, e sempre dal 1° luglio torna il pubblico per tutti gli eventi sportivi, non più solo quelli nazionali, con il limite del 25% e 1000 persone all’aperto, o 500 al chiuso. Sono però possibili eccezioni e deroghe per eventi particolari, come già autorizzato per le semifinali e finali del campionato di serie A, in cui ci sarà il 15% degli spettatori da subito e il 25% dal 1° giugno, con l’uso della “certificazione verde”.

Art. 4 Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere. 1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ di palestre sono consentite in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri benessere in conformita’ alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5 Eventi sportivi aperti al pubblico 1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, e’ consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.