La Camera dei Deputati ha approvato il 23 luglio la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 che legifera su provvedimenti urgenti.
Un poutpourri in cui, tra le altre cose, si tratta su: più risorse alla Lega Pro attraverso la mutualità dei diritti televisivi della Serie A, la riorganizzazione dello sport della Difesa, il garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", lo svolgimento della XX edizione dei "Giochi del Mediterraneo" di Taranto 2026, una stretta sulle piscine dopo gli ultimi fatti di cronaca, e norme "urgenti" sulla giustizia sportiva di calcio e pallacanestro (i due sport di squadra professionistici).
Su quest'ultima questione, il deputato di FI
Pino Bicchielli (presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto idrogeologico e sismico del nostro Paese, ndr) ha presentato un emendamento sul quale aveva dichiarato il giorno prima a Italia Oggi: "Non è una norma contro la magistratura, ma una scelta di chiarezza istituzionale per evitare sovrapposizioni di ruoli e rafforzare l'autonomia e la credibilità della giustizia sportiva." Si tratta quindi di un primo effetto collaterale della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Andrea Agnelli.
La sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2026 (cause riunite C‑424/24 e C‑425/24, FIGC e CONI) è il nuovo punto di riferimento obbligato per l'abrogazione della giustizia sportiva italiana, di fatto fuorilegge. La Corte parte da un presupposto netto: quando una sanzione sportiva incide su libertà garantite dal diritto dell’Unione (come la libertà di circolazione o di prestazione di servizi), quella sanzione deve poter essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo da parte di un giudice indipendente, con il potere di annullarla e, se necessario, di adottare misure provvisorie.
La Corte non nega l’autonomia dell’ordinamento sportivo, ma la condiziona: l’organo che decide in ultima istanza deve essere una vera “giurisdizione” secondo il diritto dell’Unione, indipendente e imparziale, precostituita per legge quanto a esistenza, composizione e organizzazione, tenuta a rispettare pienamente diritti della difesa e contraddittorio, e capace di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sulla sanzione. Se nessun organo sportivo soddisfa cumulativamente questi requisiti, allora deve intervenire il giudice statale con poteri pieni, inclusa la possibilità di far cessare gli effetti della sanzione illegittima.
In parallelo, un’altra decisione della Corte sul TAS (Tribunale arbitrale dello sport) ha chiarito che i giudici nazionali devono poter svolgere un controllo approfondito sulla compatibilità dei lodi arbitrali con l’ordine pubblico dell’Unione e, se necessario, disapplicare norme sportive o nazionali che impediscano tale controllo. Anche qui, il principio è lo stesso: nessuna “zona franca” sottratta al giudice indipendente.
Il modello italiano: autonomia sportiva e limiti del giudice statale
Il sistema italiano, costruito dalla legge 280/2003, ha finora funzionato così: le controversie disciplinari restano interne alla giustizia sportiva; una volta esauriti i gradi federali e del Collegio di Garanzia del CONI, il giudice amministrativo può solo riconoscere un risarcimento, senza annullare o sospendere la sanzione. È proprio questo assetto che il TAR Lazio ha rimesso alla Corte di giustizia, chiedendo se sia compatibile con gli articoli 45 e 56 TFUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
La Corte ha risposto in modo sfumato ma molto impegnativo: questo modello può essere compatibile con il diritto dell’Unione solo se almeno l’organo sportivo che decide in ultima istanza è, a tutti gli effetti, una giurisdizione indipendente, precostituita per legge, con procedimenti rispettosi dei diritti della difesa e del contraddittorio, e con un controllo effettivo sulla sanzione. Se questi requisiti mancano, il giudice statale deve poter andare oltre il mero risarcimento e intervenire sulla sanzione stessa.
La proposta italiana sui magistrati e la distanza dal modello UE
Dentro questo quadro arriva il
decreto Sport e grandi eventi, con l’emendamento Bicchielli. Tocca l'articolo 5 del provvedimento ed esclude
tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, tributari, militari, contabili) dagli organi di giustizia sportiva delle federazioni cui aderiscono società professionistiche vigilate dalla nuova Commissione indipendente: in pratica, calcio e basket. La norma viene presentata come scelta di “chiarezza istituzionale” come ricordato in preambolo, per evitare sovrapposizioni di ruoli e rafforzare l’autonomia della giustizia sportiva. Non nega loro però di poter partecipare alla amministrazione della giustizia sportiva degli sport dilettantistici, e non se ne capisce il perché.
Il risultato è che gli organi di giustizia sportiva delle federazioni professionistiche diventeranno interamente privi di magistrati togati. La composizione verrà affidata a avvocati, professori, esperti, dirigenti, figure nominate dalle federazioni o da organi collegati, ma non a giudici dotati delle garanzie costituzionali di indipendenza.
Nel corso degli anni '90, in più sedute, il CSM aveva valutato che per i magistrati Ordinari non sarebbe stato opportuno accettare incarichi nei sistemi di giustizia federale degli sport professionistici e, anche senza una legge esplicita, la raccomandazione fu seguita da allora fino ad oggi. I posti sono stati occupati infatti da magistrati amministrativi, tributari, militari, contabili e non si può escludere a priori - perché a pensar male spesso ci si azzecca (cit) - che più di una sentenza possa essere stata fatta per far contenti i presidenti. Questo "sospetto" viene indirettamente confermato dalla fretta dell'onorevole Bicchielli di infilare un emendamento a una legge in approvazione.
Manco a farlo apposta, ieri è arrivato un comunicato congiunto FIP, LBA ed LNP.
A leggere quella dichiarazione di intenti, il problema della riforma della giustizia sportiva nemmeno si pone. Abbiamo
già cercato di farlo notare ma non abbiamo ancora ricevuto risposta istituzionale. Eppure, la sentenza Agnelli chiede, nel caso, alla FIP, LBA ed LNP un nuovo sistema giudiziario che sia al di sopra delle parti: se continuerà ad essere emanazione del presidente Petrucci anche la squalifica di una giornata per una espulsione finirà ragionevolmente al TAR. E regnerà la massima confusione.
Comparazione ampia: dove si scontrano Italia e Unione europea
Se mettiamo in colonna i due sistemi, la frattura è chiara:
- L’Unione europea accetta l’autonomia sportiva, ma pretende un controllo giurisdizionale effettivo su sanzioni che incidono su libertà garantite dal diritto UE, esercitato da un giudice indipendente, con potere di annullare o sospendere.
- Il modello italiano, così come è e come viene ulteriormente irrigidito dal decreto legge, continua a concentrare il potere disciplinare in organi sportivi interni, privi di magistrati, e a relegare il giudice statale a un ruolo marginale, risarcitorio, senza poteri diretti sulla sanzione.
La sentenza della Corte non abolisce l’ordinamento sportivo, ma lo costringe a scegliere: o gli organi sportivi diventano davvero “giurisdizioni” indipendenti secondo i parametri UE, oppure il giudice statale deve essere messo in condizione di intervenire pienamente. La proposta italiana di escludere tutti i magistrati dagli organi di giustizia sportiva va nella direzione opposta: rafforza l’autonomia interna, ma indebolisce la possibilità di qualificare quegli organi come vere giurisdizioni indipendenti. Ora questa Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, è passata al Senato, assegnata alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica). Se confermata, accentuerà il conflitto legale tra il diritto comunitario e il diritto italiano almeno fino a quando non ci sarà una pronuncia di legittimità del TAR per entrare in tackle sulla parte sanzionatoria del processo sportivo professionistico. Poi si salvi chi può.