Sport dilettantistici, sconto sugli interessi nella definizione liti

Fonte: Il Sole 24 Ore - Marco Magrini Benedetto Santacroce
Sport dilettantistici, sconto sugli interessi nella definizione liti

Le societàe Asd (associazioni sportive dilettantistiche) pagano la parte degli interessi dovuti per la definizione prendendo a riferimento l’ammontare risultante dall’avviso di accertamento, quindi calcolati di regola fino alla data di emissione dell’atto. Non si tratta di interessi per la rateizzazione decorrente dal 31 maggio 2019, ma dell’ammontare dovuto unitamente all’imposta in contestazione e sanzioni per la definizione agevolata della lite: l’Agenzia ritiene che in questo caso non sussista un problema di individuazione di un dies ad quem per il calcolo degli interessi.

Questa la precisazione contenuta nella circolare 10/E/19 a integrazione della guida dedicata alla disciplina per la chiusura liti pendenti riservata alle società e Asd e alla circolare 6/E/19. Circolari e guida contengono anche un’ampia trattazione delle regole per la definizione prevista dall’articolo 6 del decreto 118/19 applicabili alla generalità dei contribuenti. Per le società e Asd (articolo 90 legge 289/02), circolari e guida, mettono in luce che l’applicabilità della speciale disciplina per la chiusura liti pendenti loro riservata dall’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3 del Di 119/18, non è unicamente ancorata a profili di tipo soggettivo, ma sono svariate le condizioni oggettive che devono ricorrere. Le soluzioni sono particolarmente vantaggiose rispetto alle regole dell’articolo 6. Costituisce condizione soggettiva di accesso il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni e l’iscrizione, alla data del 31 dicembre 2017, nel relativo registro. Quindi le società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 non risultavano iscritte nel registro non possono applicare le regole di chiusura liti a loro riservate dall’articolo 7 del decreto, ma potranno sempre utilizzare le regole applicabili alla generalità dei contribuenti dall’articolo 6.

Questo accade anche in presenza di specifici ulteriori limiti oggettivi seppure alla data del 31 dicembre 2017 l’iscrizione nel registro del Coni sussisteva. Chiarito infatti che non si applica la chiusura con la normativa riservata alle società e Asd in presenza:

• di controversie pendenti presso la Corte di cassazione;

• di contenzioso concernente avvisi di accertamento inmateria di imposte diverse da Ires, Irap e Iva;

• di liti pendenti unicamente sulle sanzioni, collegate 0 non collegate ai tributi;

• di un ammontare di sole imposte Ires 0 Irap accertate e in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento 0 è pendente reclamo 0 ricorso, superiore a euro 30 mila per ciascuna delle due imposte citate, accertate e contestate. Invece, precisa la guida, se con l’atto impugnato è stato accertato per entrambe le imposte, 0 per una sola di esse, un importo superiore a 30mila euro, ma le contestazioni formulate nel ricorso riguardano un importo inferiore a questa cifra, la lite può essere definita secondo le regole di cui all’articolo 7. Occorre definire la lite sulla base dell’articolo 6 anche quando gli avvisi di accertamento oggetto di contenzioso risultino relativi ad anni d’imposta in cui la società e/o Asd non era iscritta al registro del Coni anche se lo era al 31 dicembre 2017; ciò coerentemente alla linea prospettata per alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento dal provvedimento 301338/18.