Serie B Old Wild West - Provvedimenti disciplinari 1^ giornata: sanzione pesante per la Decò Caserta

Serie B Old Wild West - Provvedimenti disciplinari 1^ giornata: sanzione pesante per la Decò Caserta

Di seguito i provvedimenti disciplinari emanati dalla FIP e relativi alla 1^ giornata di Serie B Old Wild West:

GIRONE A

1853 MICHELE GIUSEPPE FORTI PARRI (FIORENTINA BASKET) MICHELE GIUSEPPE FORTI PARRI (Dirigente accompagnatore)inibizione determinata dal 10/10/2018 al 17/10/2018 per aver tenuto un comportamento offensivo e protestatario nei confronti degli arbitri a seguito del quale veniva espulso [art. 32,3 RG,art. 33,1/1b RG]

1854 ELACHEM VIGEVANO ammenda di Euro 300.00 per offese collettive frequenti del pubblico di casa nei confronti di un tesserato ben individuato(Mascherpa Giulio) della squadra avversaria [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG]

1854 ELACHEM VIGEVANO Il Giudice Sportivo Nazionale a fronte della segnalata scarsa udibilità della sirena dei 24 secondi, trasmette gli atti al Settore Agonistico per gli opportuni accertamenti,riservandosi l'adozione di eventuali provvedimenti,all'esito degli stessi.

1855 BK ROSMINI DOMODOSSOLA ammenda di Euro 175.00 per presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate (Sig.ra Marian M.) [art. 38,1g RG rec.]

1858 MIRKO GLORIA (GESSI BORGOSESIA) MIRKO GLORIA (Atleta) deplorazione per aver tenuto un comportamento protestatario avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione [art. 32,3 RG]

1858 GESSI BORGOSESIA ammenda di Euro 175.00 per comportamento non regolamentare da parte dell'addetto alle statistiche,che al termine della gara seguiva gli arbitri nel corridoio che conduce agli spogliatoi protestando e inveendo contro l'operato degli stessi [art. 38,1l RG rec.]

 

GIRONE B

1615 NUOVA PALL. OLGINATE ammonizione per utilizzo di un marchio di sponsorizzazione non autorizzato (Gordon Finest Beef)[art. 38,1a RG rec.]

1618 BASKET 2000 REGGIO EMILIA ammonizione per utilizzo di un marchio di sponsorizzazione non autorizzato (BMR)[art. 38,1a RG rec.]

1620 URANIA BASKET MILANO ammonizione per utilizzo di un marchio di sponsorizzazione non autorizzato [art. 38,1a RG rec.]

1620 PALL. BERNAREGGIO 99 ammonizione per utilizzo di un marchio di sponsorizzazione non autorizzato [art. 38,1a RG rec.]

 

GIRONE C

2096 LUCIANA MOSCONI ANCONA ammonizione per utilizzo di marchi di sponsorizzazione non autorizzati (Globo,Ankon,BCC) [art. 38,1a RG]

2096 TERAMO BASKET 1960 ammonizione per utilizzo di marchi di sponsorizzazione non autorizzati (Marcozzi Costruzioni,Adriatica Press)[art. 38,1a RG]

2097 AMATORI PALL. PESCARA Si invita la società a provvedere al ripristino della piena funzionalità dei servizi degli spogliatoi arbitrali [art. 21 RE Gare]

2097 AMATORI PALL. PESCARA ammenda di Euro 375.00 per ritardato arrivo dell'ambulanza con defibrillatore a seguito del quale la gara iniziava con 6 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto [art. 38,1b RG]

2097 AMATORI PALL. PESCARA ammonizione per utilizzo di un marchio di sponsorizzazione non autorizzato (Sammontana) [art. 38,1a RG rec.]

2099 ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO ammenda di Euro 330.00 per offese collettive e continuative agli arbitri da parte dei tifosi locali nonchè comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (lancio copioso di coriandoli nel 1° minuto di gara, con conseguente sospensione del gioco per circa 5 minuti)[art. 27,3 RG rec.,art. 27,4b RG rec.,art. 24,2b RG]

GIRONE D

2335 DECO' CASERTA ammenda di Euro 750.00 per offese collettive per tutta la durata della gara da parte dei sostenitori al seguito verso gli arbitri nonchè per lancio di sputi che colpiva il 2°arbitro (isolato e sporadico),nonchè lancio di un fumogeno, durante lo svolgimento della gara,che veniva spento senza causare danni(ma restava visibile fino all'intervallo e lasciava un segno di bruciatura sugli spalti, come accertato dagli stessi arbitri a fine gara),nonchè atti di vandalismo come constatato dagli stessi arbitri a fine gara (rottura di un vetro della porta di uno dei servizi destinati al pubblico;scritta con spray sulla porta di un altro servizio;rottura di un portarotolo di metallo;risultavano parzialmente divelte le gigantografie di giocatrici poste fuori dai servizi).Infine, al termine della gara durante i festeggiamenti pacifici da parte degli stessi sostenitori, l'eccessiva pressione sulle transenne comportava il cedimento delle balaustre divisorie tra tribuna e campo di gioco. Il Giudice Sportivo Nazionale dispone altresì l'obbligo per la società di provvedere al risarcimento dei danni provocati, nella misura in cui gli stessi vengano documentati [art. 27,4b RG rec.,art. 27,9ac RG,art. 27,14Aa RG,art. 27,15a RG]