Allarme: la Legge di bilancio uccide sponsorizzazioni e società sportive!

Fonte: Italia Oggi - Fabrizio G. Poggiani
Allarme: la Legge di bilancio uccide sponsorizzazioni e società sportive!

Società e associazioni sportive, enti non commerciali e Pro loco a rischio estinzione. Con il decreto fiscale, approvato ieri in via definitiva dalla Camera, collegato alla legge di Bilancio 2019, si dispone l'inversione contabile per l'emissione della fattur a elettronica con il versamento del 100% dell'Iva incassata, anche in regime di 398/1991. Quindi, appare scelta obbligata l'uscita dal regime forfettario e la determinazione dell'Iva nei modi ordinari, con l'ulteriore obbligo di effettuare tutti gli adempimenti relativi e l'assoggettamento a studi di settore, Isa e quant'altro. Tale meccanismo era stato previsto in un emendamento inserito nel di 11912018, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria, integra il comma 3, dell'art. 1, dlgs 127/2015 al fine di estendere l'esonero dalla fatturazione elettronica anche i soggetti che applicano il regime forfetario (opzionale), di cui agli articoli 1 e 2, della legge 398/1991, che nel periodo d'imposta hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un ammontare «non» superiore a 65 mila euro. Lo stesso emendamento continuava disponendo che detti soggetti, quindi quelli che applicano il detto regime, ma che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente dall'esercizio di attività commerciali proventi per un periodo superiore a euro 65 mila, «assicurano» che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta. Quindi, dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, le associazioni in regime 398/1991 che non superano un livello di 65 mila euro di proventi potranno continuare a emettere, alla stessa stregua dei minimi e dei contribuenti in regime forfettario, di cui alla legge 190/2014, le fatture cartacee. I medesimi soggetti, invece, che nel periodo d'imposta precedente superano il detto livello di 65 mila euro di proventi (medesimo tetto dei forfettari, di cui alla legge 190/2014) raggiungendo al massimo i 400 mila, saranno costretti a emettere la fatturazione elettronica, ma applicando il regime d'inversione contabile; in effetti, si dispone letteralmente che, in tal caso, l'ente in regime forfetario si «deve assicurare» che il committente e/o il cessionario procedano con l'emissione della fattura per loro conto (di fatto, un'autofattura), nonostante l'emendamento non integri l'art. 17, del dpr 633/1972.

Il risultato è talmente invasivo che, con la detta autofattura, il cliente (committente e/o cessionario) non pagherà l'Iva al cedente e/o prestatore del servizio (quindi, nel caso più tipico l'Iva sulla sponsorizzazione effettuata con l'associazione e/o società sportiva dilettantistica), poiché dovrebbe autoliquidare il tributo registrando la detta autofattura sia sul registro degli acquisti, sia sul registro delle vendite, eseguendo una vera e propria compensazione del tributo. Si ricorda, in effetti, che il regime 398/1991, se applicato correttamente, prevede attualmente il versamento del 50% dell'Iva da parte della società sportiva, mentre quando la liquidazione avverrà nella modalità appena indicata, l'associazione e/o associazione si vedrà non pagato il tributo, con una compensazione totale (100%) dello stesso a cura del cessionario e/o committente, continuando, peraltro, a non detrarre l'Iva sostenuta sugli acquisti. Se si considera che, di fatto, il riversamento del 50% è un vero e proprio sostegno alle attività di tali enti, si comprende come i settori interessati siano a rischio chiusura; dai primi calcoli eseguiti emerge che per ogni 100 mila euro fatturati, tale modifica costa 11 mila euro tutti a carico dell'ente ovvero il 50% dell'Iva applicata con aliquota ordinaria (22%), con l'ulteriore conseguenza che, se l'associazione raggiunge il tetto massimo, ovvero i 400 mila euro di proventi, perderà u n contributo alla propria attività per un ammontar e pari a 44 mila euro (il 50% di 88.000, quale Iva esposta in fattura). Quindi, da una mera volontà di semplificare gli adempimenti, si è generato un vero e proprio danno a carico di tali soggetti; in aggiunta, si deve considerare l'ulteriore novità, che prevede che «gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità (...) sono adempiuti dai cessionari». Con tale ultima disposizione si sancisce, di fatto, la morte del regime forfettario in commento, in un momento, peraltro, di congiuntura economica e, quindi di scarsa liquidità da destinare al sostegno anche di attività socialmente utili, poiché si nutrono più che una perplessità che una società commerciale si voglia assumere l'ulteriore onere e responsabilità di procedere, non solo con la fatturazione in nome e per conto, ma anche con la registrazione dei contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, anche se predisposti dall'associazione e/o società sportiva.