Italia - Fisco italiano più attraente per i big dello sport

Italia - Fisco italiano più attraente per i big dello sport

Un articolo interessante che potrebbe far rinascere l'interesse di giocatori stranieri a venire a svolgere in Italia la carriera professionistica. Scrivono infatti Marco Bellinazzo e Mario Tenore nell'edizione del 24 dicembre: "Il nuovo regime sostitutivo dei neo-residenti, previsto dalla legge di Stabilità Bilancio per il 2017 può costituire un volano eccezionale per attrarre in Italia sportivi e atleti professionisti. Sia di coloro i cui redditi promanano in prevalenza dalla partecipazione a competizioni che si svolgono fuori dei confini nazionali (sipensi ai piloti di Formula 1 o del Motomondiale), sia di coloro che pur svolgendo la propria attività in Italia (si pensi ai calciatori) traggono una quota cospicua dei loro redditi dallo sfruttamento dell'immagine su scala internazionale. Il regime sostitutivo si applica ai redditi prodotti all'estero secondo la lettura "a specchio" dell'articolo 23 del Tuir. Il beneficio introdotto consiste nel pagamento di un'imposta che prescinde dall'effettivo ammontare dei redditi di fonte estera ed è pari aioomilaeuro (sfuggendo all'imposizione su base progressiva).

Beneficiari del regime sostitutivo sono le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 2, del Tuir e che, secondo tali stessi criteri, non siano state fiscalmente residenti in almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti al primo periodo di applicazione del regime sostituivo. L'applicazione del regime è subordinata all'esercizio di un'opzione, revocabile e comunque valida per 15 anni. L'opzione è esercitabile solo previo ottenimento di risposta favorevole aun'istanzadi interpello probatorio (articolo 11, comma 1, letterab), dello Statuto del contribuente) da effettuare entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi relativa all'anno del trasferimento della residenza (gli eventuali effetti della risposta favorevole retroagiscono). Tornando agli sportivi professionisti, oltre alla verifica della residenza estera nel periodo di osservazione precedente al trasferimento in Italia, è verosimile attendersi che l'aspetto più problematico sarà stabilire la fonte estera dei redditi conseguiti. Se per i redditi connessi ad una prestazione sportiva, la regola di territorialità è chiara e coincide con il luogo della prestazione, meno certa è la regola di territorialità dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine personale (non collegata alla prestazione sportiva). In virtù dell'assimilazione del diritto d'immagine ai "diritti connessi" ai fini della legge sui diritti d'autore, i relativi proventi dovrebbero essere ricondotti nel novero dei "redditi diversi" derivanti dall'assunzione di obblighi di fare (articolo 6y, comma 1, Ietterai, Tuir). Per tali redditi il criterio di territorialità è il luogo di svolgimento dell'attività che, in mancanza di un collegamento tra l'attività di sfruttamento dell'immagine il territorio italiano (si pensi ad un contratto con uno sponsor estero per lo sfruttamento del diritto di immagine personale su un territorio estero), dovrebbe comunque potersi ritenere svolta oltreconfine.